top of page

Lo Statuto dell'Associazione

Art. 1. SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA
È costituita con sede in Milano, Via Lesmi, 6 , una Associazione di Promozione Sociale denominata "Biblioteche oggi".

 

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Art. 2. OGGETTO SOCIALE

 

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

  • diffondere la cultura della biblioteca presso le istituzioni e i cittadini, al fine di valorizzare questo importante servizio pubblico e di creare le condizioni di una sua migliore e più consapevole fruizione;

  • favorire la ricerca e lo studio nell'ambito della biblioteconomia e della bibliografia, al fine di promuovere lo sviluppo delle biblioteche e la qualità dei loro servizi;

  • promuovere l'innovazione nell'ambito dei servizi bibliotecari con particolare attenzione alle opportunità che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in misura crescente, possono offrire alle biblioteche;

  • contribuire all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale che opera nelle biblioteche;

  • valorizzare e promuovere il libro e la lettura, quali compiti primari delle biblioteche stesse;

  • approfondire e divulgare il ruolo di perno che la biblioteca può svolgere nella società della conoscenza e nei processi di ricerca, recupero e distribuzione dell'informazione

 

 L'Associazione non persegue fini di lucro.

 

Art. 3. ATTIVITA' ISTITUZIONALI

 

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività:

  • organizzazione di convegni scientifici volti all'approfondimento dei temi che riguardano l'evoluzione delle metodologie, degli strumenti e delle tecniche funzionali ad una gestione avanzata delle biblioteche;

  • programmazione di corsi professionali di formazione e aggiornamento rivolti ai bibliotecari, anche in collaborazione con enti e istituzioni;

  • realizzazione di viaggi di studio e incontri in Italia e all'estero per conoscere le esperienze più avanzate in campo bibliotecario, favorendo al tempo stesso processi di benchmarking;

  • progettazione e svolgimento di indagini e ricerche che mirino a fornire analisi riguardanti la condizione delle biblioteche, della lettura e del libro, che possano essere utilizzate dai decisori per pianificare interventi migliorativi;

  • partecipazione a studi di fattibilità, per quanto concerne il progetto biblioteconomico, in occasione di creazione di nuove biblioteche e di interventi di ristrutturazione;

  • pubblicazione di dispense, quaderni di lavoro, atti, libri e periodici, sia a stampa che in digitale, intesi come materiali di supporto alle attività sopra elencate e veicoli di una loro più ampia diffusione;

  • creazione di sezioni territoriali per consentire a volontari e privati di partecipare alla vita della propria biblioteca, all’interno di una struttura organizzata.

 

Art. 4. SOCI

 

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le regole di cui al successivo articolo 5.

 

I Soci si dividono in:

 

  • soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

  • soci ordinari: si considerano tali tutti i soci, persone fisiche, che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto;

  • soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione;

  • - soci aggregati: si considerano tali persone giuridiche, enti privati ed enti pubblici di qualsiasi nazionalità, che condividono gli scopi dell'Associazione, che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità ed i termini contenuti nel presente statuto

 

 

 

 

Art. 5. ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

L'ammissione dei soci ordinari e aggregati è deliberata, su domanda scritta del

richiedente, dal Consiglio direttivo.

Le decisioni del Consiglio direttivo in materia sono insindacabili.

 

Nella domanda dovranno essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; dovrà essere espressa la volontà di far parte dell'Associazione e la piena e incondizionata accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea degli associati, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

 

Art. 6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività  organizzate dall’Associazione.

 

Ciascun socio, ad eccezione dei soci aggregati, ha inoltre diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Tutti i soci sono tenuti:

 

  • a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;

  • a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

  • a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità associative;

  • al pagamento della quota associativa annuale.

 

I soci hanno la possibilità di contribuire alla vita dell'Associazione versando somme anche oltre l'importo della quota associativa o per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio direttivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al  patrimonio della Associazione, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed  applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall' Associazione. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale, il socio inadempiente verrà escluso dall'Associazione, decorsi sei mesi dalla data dell'inadempienza, con delibera del Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile (e la quota associativa non può essere trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti mortis causa) o rivalutata.

 

Art. 7. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

 

  • beni, immobili e mobili;

  • contributi;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi;

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

 

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Art. 8. ESERCIZIO SOCIALE

 

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea  ordinaria ogni anno  entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni  precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Gli organi dell'Associazione sono:

 

  • l'Assemblea dei soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente dell'Associazione;

  • il Segretario/Tesoriere;

 

e, se costituiti,

  • il Collegio dei revisori o revisore unico;

  • il Collegio dei probiviri o proboviro.

 

 

 

Art. 10. ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

 

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci aggregati hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente, anche per delega nel limite di una per singolo socio ed anche in teleconferenza, la maggioranza dei soci aventi diritto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza, anche per delega nel limite di una per singolo socio ed anche in teleconferenza, e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto,  e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

 

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo e, se costituiti, il Collegio dei revisori o revisore unico e il Collegio dei probiviri o proboviro;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • approva il regolamento interno.

 

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

 

Art. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

E' composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti dall’assemblea tra gli associati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente, anche per delega nel limite di una per singolo componente ed anche in teleconferenza, almeno la maggioranza dei componenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato da:

 

  • il Presidente ;

  • da almeno due componenti, su richiesta motivata;

  • da almeno il 30 per cento (30%) dei soci aventi diritto, con richiesta motivata e scritta;

 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

 

- eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Segretario con funzione anche di tesoriere;

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.

 

Art. 12. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

 

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 

Art. 13. SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Il Segretario con funzione di tesoriere viene scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri.

Il Segretario svolge gli incarichi che gli sono affidati dal Presidente; è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve presentare, al Consiglio direttivo, un rendiconto relativo all'impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Segretario provvede a redigere il bilancio preventivo e consuntivo per ciascun esercizio sociale, unitamente ad una relazione di accompagnamento.

 

Art. 14. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

 

L'Assemblea può istituire, ove le dimensioni dell'Associazione lo richiedessero, il Collegio dei revisori dei conti o revisore unico.

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti nominati dall'assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti

Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione; il controllo avverrà trimestralmente e alla fine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicati i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio i revisori predisporranno una relazione al bilancio, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

Nessun membro del Collegio dei revisori può essere anche membro del Consiglio direttivo.

 

Art. 15. COLLEGIO DEI PROBIVIRI O PROBOVIRO

 

L'Assemblea dei Soci può costituire, se lo ritiene opportuno, un Collegio dei probiviri o un proboviro unico composto da membri scelti fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione ed i soci.

Esso si pronuncia insindacabilmente anche in merito alla interpreta zione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

 

Art. 16. GRATUITA' DEGLI INCARICHI

 

Tutte le cariche elettive sono gratuite salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

 

Art. 17. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

Art. 18. NORMA DI RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti

in maniera.

LogoAssociazione.jpg
bottom of page